La trasformazione, come definita dall’articolo 2498 del codice civile, si riferisce al cambiamento del tipo di organizzazione sociale. Ad esempio, può accadere che una società di persone si trasformi in una società a responsabilità limitata, oppure una società a responsabilità limitata si trasformi in un altro tipo di società. La nuova disciplina della trasformazione delle società (artt. 2498 e ss.) ha previsto alcune nuove ipotesi di trasformazione che prima non erano considerate.
È vero il principio comune a tutte le ipotesi di trasformazione: i rapporti giuridici rimangono continui come affermato nell’articolo 2498:
“Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”
Si può ottenere un cambio societario modificando l’atto costitutivo e soddisfacendo determinati requisiti di maggioranza per il tipo di società desiderato.
MARCIANESI & ASSOCIATI è specializzata nell’aiutare le aziende ad affrontare una trasformazione, che può comportare il cambiamento della loro struttura organizzativa per adattarsi meglio alle nuove esigenze. Questo è un compito estremamente difficile e viene svolto senza distruggere l’azienda o senza la creazione di una nuova società con una forma giuridica differente. Questo è possibile grazie alla capacità di MARCIANESI & ASSOCIATI di portare avanti in modo efficiente ogni tipo di trasformazione. Esistono due diversi tipi di trasformazione aziendale, da codice civile descritti di seguito:
- trasformazione omogenea: quando una società si trasforma in altra società di tipo diverso
- trasformazione eterogenea: si attua una trasformazione in enti di tipo diverso rispetto a quello originario
Queste due tipologie di trasformazione possono essere poi suddivise nuovamente in alcune varianti tra cui:
- omogenea semplice
- omogenea progressiva
- omogenea regressiva
- eterogenea progressiva
- eterogenea regressiva
La fusione delle società avviene secondo un complesso iter normativo previsto dagli artt. 2501 cc. Ci teniamo a precisare che si tratta di fusione vera e propria, ovvero quando nasce una nuova società per effetto della scomparsa delle vecchie, o quando una o più società vengono incorporate in un’altra. Possiamo individuare due distinte forme di fusione presenti nel codice civile:
FUSIONE PROPRIA: Una fusione propria comporterà lo scioglimento di tutte le società coinvolte, con il trasferimento dei loro beni in una nuova società appositamente costituita. Questa nuova entità avrà un’esistenza giuridica separata dalle singole società che incorpora e saranno tutte considerate cessate da una prospettiva pratica.
FUSIONE PER INCORPORAZIONE: La modalità più diffusa di fusione è quella per incorporazione, in quanto ha un minor costo fiscale ed è meno complicata da gestire. Quando due o più società che hanno cessato di esistere come entità individuali vengono incorporate da una società già esistente.
MARCIANESI & ASSOCIATI aiuta spesso a gestire fusioni tra aziende. Attraverso questo processo, le attività di due o più società vengono unite e i loro azionisti vengono fusi in un’unica organizzazione. Ciò consente alle aziende di continuare ad operare come un’unica unità, con una struttura produttiva rafforzata, avendo la possibilità di crescere grazie all’utilizzo di economie di scala migliorando i propri processi produttivi oppure attraverso economie di scopo e sinergie tra le diverse entità incorporate.
La scissione viene posta in essere per riorganizzare ed ottimizzare le attività delle società. Un tipico esempio sono gli spin-off immobiliari, dove, mediante l’operazione di scissione, gli immobili di proprietà di una società, vengono scissi in un’altra società. Il nostro Studio è esperto nell’aiutare i Clienti nella realizzazione di scissioni societarie. I nostri esperti forniscono supporto a chi ha necessità di sottoporsi ad una scissione aziendale, attribuendo capitale ad una o più società. Può assumere la forma di un frazionamento proporzionale, in cui a tutti i soci della società scissa vengono attribuite azioni di tutte le società beneficiarie, o di un frazionamento non proporzionale, in cui solo ad alcuni soci della società scissa vengono attribuite azioni di una o più società beneficiarie. Esistono due tipi di scissione aziendale: totale e parziale. In caso di scissione totale, ai soci della società scissa vengono assegnate nuove azioni delle società beneficiarie in luogo delle azioni di loro proprietà. Ciò avviene attraverso un rapporto di cambio che valorizza i capitali delle società partecipanti all’operazione. La società scissa per effetto della scissione totale cessa di esistere. In caso di scissione parziale, ai soci della società scissa vengono attribuite azioni delle società beneficiarie in cambio delle azioni da loro originariamente possedute. Ciò avviene sulla base di un rapporto di cambio che valorizza il capitale delle società partecipanti alla scissione. A seguito della scissione parziale, la società scissa rimane attiva e continua la propria attività..