COLLEGI SINDACALI, REVISIONE LEGALE, ORGANISMI DI VIGILANZA
Collegio Sindacale
Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società: vigila sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto ed esercita in alcuni casi anche il controllo contabile.
È previsto dal codice civile ed è obbligatorio per le società per azioni e per tutte le società di capitali di grandi dimensioni, ovvero che superano determinati requisiti dimensionali. In inglese prende il nome di audit committee.
A seconda dei casi, il Collegio Sindacale può essere composto da tre o cinque membri, ovvero monocratico (un singolo membro) per specifiche situazioni.
“Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.”
Inoltre, il collegio si deve riunire almeno una volta ogni 90 giorni e al termine delle riunioni deve essere redatto un verbale contenente le deliberazioni dei sindaci.
Infine i poteri di questo organo comprendono:
- eseguire atti di ispezione e controllo;
- richiedere notizie e informazioni agli amministratori della società;
- convocare l’assemblea dei soci in caso di mancata collaborazione degli amministratori o fatti molto gravi compiuti da questi, potendo anche denunciare gli stessi amministratori di fronte al tribunale per gravi inadempienze.
Chi ha l’obbligo di nomina?
Secondo il nostro codice civile il collegio sindacale deve essere tassativamente previsto nelle società di capitali quali:
- p.a.: società per azioni;
- a.p.a.: società in accomandita per azioni;
- r.l.: società a responsabilità limitata, che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, in quelle dove c’è l’obbligo del bilancio consolidato e in quelle in cui vige l’obbligo di revisione legale dei conti (nonché se superano i limiti previsti dall’art 2477 cc terzo comma);
- r.l.: società a responsabilità limitata, che per due esercizi consecutivi, avranno superato almeno 1 dei seguenti parametri:
- ricavi per 4 milioni di euro;
- attivo per 4 milioni di euro;
- 20 dipendenti.
In questi casi l’organo di controllo, può essere monocratico.
In tutti gli altri tipi di società (ad esempio, nelle società di persone) questo organo è facoltativo e può essere previsto nello statuto.
Nelle società di capitali di piccole dimensioni, che non redigono il bilancio consolidato, può essere affidato al collegio sindacale anche il compito di svolgere il controllo contabile, ovvero di revisione dei conti.
Occorre però non far confusione tra collegio sindacale e revisore contabile.
Se presenti entrambi, tipicamente nelle grosse società, il primo svolge compiti di controllo sull’amministrazione della società; mentre il revisore svolge compiti di controllo sulla contabilità.