Collegi sindacali - Revisione Legale - ODV

COLLEGI SINDACALI, REVISIONE LEGALE, ORGANISMI DI VIGILANZA

 

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società: vigila sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto ed esercita in alcuni casi anche il controllo contabile.

È previsto dal codice civile ed è obbligatorio per le società per azioni e per tutte le società di capitali di grandi dimensioni, ovvero che superano determinati requisiti dimensionali. In inglese prende il nome di audit committee.

A seconda dei casi, il Collegio Sindacale può essere composto da tre o cinque membri, ovvero monocratico (un singolo membro) per specifiche situazioni.

 

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.”

 

Inoltre, il collegio si deve riunire almeno una volta ogni 90 giorni e al termine delle riunioni deve essere redatto un verbale contenente le deliberazioni dei sindaci.

Infine i poteri di questo organo comprendono:

  • eseguire atti di ispezione e controllo;
  • richiedere notizie e informazioni agli amministratori della società;
  • convocare l’assemblea dei soci in caso di mancata collaborazione degli amministratori o fatti molto gravi compiuti da questi, potendo anche denunciare gli stessi amministratori di fronte al tribunale per gravi inadempienze.

 

Chi ha l’obbligo di nomina?

Secondo il nostro codice civile il collegio sindacale deve essere tassativamente previsto nelle società di capitali quali:

  • p.a.: società per azioni;
  • a.p.a.: società in accomandita per azioni;
  • r.l.: società a responsabilità limitata, che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, in quelle dove c’è l’obbligo del bilancio consolidato e in quelle in cui vige l’obbligo di revisione legale dei conti (nonché se superano i limiti previsti dall’art 2477 cc terzo comma);
  • r.l.: società a responsabilità limitata, che per due esercizi consecutivi, avranno superato almeno 1 dei seguenti parametri:
    • ricavi per 4 milioni di euro;
    • attivo per 4 milioni di euro;
    • 20 dipendenti.

In questi casi l’organo di controllo, può essere monocratico.

 

In tutti gli altri tipi di società (ad esempio, nelle società di persone) questo organo è facoltativo e può essere previsto nello statuto.

Nelle società di capitali di piccole dimensioni, che non redigono il bilancio consolidato, può essere affidato al collegio sindacale anche il compito di svolgere il controllo contabile, ovvero di revisione dei conti.

Occorre però non far confusione tra collegio sindacale e revisore contabile.

Se presenti entrambi, tipicamente nelle grosse società, il primo svolge compiti di controllo sull’amministrazione della società; mentre il revisore svolge compiti di controllo sulla contabilità.

Dichiarativi

Pianificazione fiscale

Cosa fa il revisore?

  1. verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  2. verifica se il bilancio d’esercizio corrisponde alle scritture contabili rilevate quotidianamente in azienda e se questo rispetta le norme di legge;
  3. redige tramite un’apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. Questa comprende una descrizione della revisione effettuata e soprattutto un giudizio imparziale sulla redazione del bilancio, se quindi questo rappresenta in maniera veritiera la situazione patrimoniale dell’azienda e se è conforme alle norme.

 

Oltre alle verifiche periodiche, che normalmente vengono effettuate trimestralmente, il revisore emette anche un giudizio professionale al bilancio. Tale relazione può essere:

  • senza rilievi: se è redatto con conformità alle norme ed ai criteri di redazione;
  • con rilievi: quando il bilancio è attendibile ma è difforme in alcuni aspetti alle norme o anomalie che devono essere chiarite;
  • negativo: quando si attesta che il bilancio non rispetta le norme in materia, caso che sarebbe molto grave per l’azienda e fortunatamente si verifica molto raramente;
  • caso ultimo è quello della dichiarazione di impossibilità, se vi sono eventi che impediscono il lavoro del revisore, questo avvisa prontamente la Consob, l’autorità di controllo statale in questi ambiti.

 

Organismo di vigilanza

L’ODV indica l’organo che ha il compito di vigilare sulla responsabilità degli enti per i reati commessi al fine di apportare vantaggio agli enti stessi. In sostanza il suo ruolo è quindi quello di verificare e di sorvegliare l’efficacia e la conformità al Modello Organizzativo 231, di segnalare eventuali violazioni, anomalie e deficienze, oppure di aggiornarlo ove necessario.

La scelta dei componenti dell’Organismo di Vigilanza deve essere tale da garantire:

  • l’indipendenza di valutazione e di giudizio;
  • la competenza rispetto al funzionamento dell’organizzazione e ai reati applicabili;
  • l’autonomia nella gestione della propria attività.

 

L’Organismo di Vigilanza è deputato ai seguenti compiti:

  • Il controllo e la gestione delle informazioni ricevute riguardo il funzionamento del Modello 231;
  • Il monitoraggio e la gestione delle iniziative di formazione e di informazione che mirano a diffondere la comprensione e la conoscenza del Modello da parte dei suoi destinatari;
  • La proposta degli adattamenti del Modello – ad esempio a seguito di cambiamenti nell’attività o nell’assetto dell’azienda;
  • L’introduzione di adeguati sistemi disciplinari per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello;
  • Il controllo e la vigilanza dell’osservanza e dell’efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari;
  • L’individuazione delle attività a rischio di reato;
  • L’individuazione dei modi di gestione delle risorse finanziarie che sono necessarie per impedire o prevenire l’attuazione dei reati;
  • La previsione di controlli al fine di prevenire eventuali reati.

 

 

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